Lo statuto dell’A.N.S.E. è stato aggiornato in base alle
nuove normative in tema di associazioni private, adeguandolo anche ad un
eventuale riconoscimento di status di Onlus.
S T A T U T O
della
Associazione "ACCADEMIA
NAZIONALE DELLE SCIENZE ESOTERICHE - ONLUS"
ART.
1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E'
costituita una associazione denominata "ACCADEMIA NAZIONALE DELLE
SCIENZE ESOTERICHE - ONLUS" in sigla "A.N.S.E.".
La
sede dell'associazione è fissata in Roma, Via Terni n. 62.
Su
delibera del Consiglio Direttivo può essere trasferita la sede e possono essere
istituite sezioni, filiazioni, sedi operative, secondarie, succursali e di
rappresentanza in Italia e all'estero.
La
durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.
ART.
2 - SCOPI
L'Associazione
non ha fini di lucro ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità culturale e
scientifica.
L'associazione
nell'ambito della propria attività è soggetta alla disciplina prevista dagli
artt. 10 e ss. della Sezione II del D.lvo 4 dicembre 1997 n.460.
L'Associazione A.N.S.E. si prefigge la
diffusione della Carità, della Fratellanza, della pratica dell'Umiltà, in una
struttura simbolica di unione di tutti gli Uomini della Terra, attraverso lo studio e la diffusione delle
Scienze Esoteriche e di ogni altra disciplina ad esse collegate e collegabili;
ripropone, inoltre, di perseguire esclusivamente fini di utilità e solidarietà
sociale, in ambito nazionale ed internazionale, per contribuire al progresso
dei Popoli e tra le nazioni, alla diffusione della scienza e della cultura, al
rafforzamento delle relazioni interculturali con gli altri Stati, a difesa
della Pace e del progresso dell’Umanità senza distinzione di colore, di
religione, di stato sociale, di salute o di malattia, come via di Libertà e di
Pace tra i Popoli. Le Finalità dell’ A.N.S.E. potranno realizzarsi anche
attraverso iniziative direttamente strumentali alle stesse, quali conferenze,
tavole rotonde, seminari, convegni, editoria e pubblicazioni in forma cartacea
e/o telematica, attività di formazione, nonché attraverso l’attribuzione di
premi, riconoscimenti, sussidi, borse di studio ed altro.
Persegue, infine, la perpetuazione storica e culturale
dell’opera di S.A.S. il Principe del S.R.I. don Giovanni Francesco Alliata di
Montereale, espressa nel tempo anche attraverso l’Accademia del Mediterraneo e
la Nobile Accademia del Mediterraneo - Onlus, e della Sua aspirazione di
dialogo tra i Popoli, messaggio affidato alla Cultura ed alla capacità di superare i confini politici ed
amministrativi attraverso il dialogo, la cultura e le tradizioni, rendendo internazionale
ed interetnico il rapporto tra gli Uomini ed i Popoli stessi. è fatto espresso
divieto all’A.N.S.E. di svolgere
attività diversa da quelle tipicamente previste per le Onlus, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera c) dell’art. 10
del D.L. n. 460/97 per l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS. Al fine di
conseguire nel modo più qualificato i suddetti scopi e finalità, l’ A.N.S.E. potrà collaborare con enti,
istituzioni, fondazioni, associazioni, atenei di tutto il mondo, anche mettendo a disposizione le proprie strutture
funzionali. Per il raggiungimento degli scopi statutari l’A.N.S.E.
provvederà, oltre che con i proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle
attività istituzionali, anche con i mezzi derivanti da eventuali contributi
privati, pubblici nazionali ed esteri.
ART.
3 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE
I
soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) SOCI FONDATORI
sono i soggetti sottoscrittori dell'Atto Costitutivo dell’Associazione, nonché
coloro i quali l’assemblea generale riconosce come tali. Esprimono 100
voti assembleari;
b)
SOCI ORDINARI sono le persone fisiche, Enti pubblici e privati che,
svolgendo attività ispirate alla valorizzazione di quanto si prefigge
l'Associazione, sono stati ammessi nelle
forme previste dal presente Statuto. Esprimono 5 voti assembleari
SOCI
SOSTENITORI sono le
persone fisiche, Enti pubblici e privati, che desiderano sostenere le finalità
e le attività dell’Assemblea. e sono stati ammessi nelle forme previste dal
presente statuto. Esprimono 10 voti assembleari;
SOCI
CORRISPONDENTI sono le
persone fisiche, Enti pubblici e privati che, svolgendo attività di studio e di
ricerca ispirate alla valorizzazione di quanto si prefigge l'Assemblea, sono
stati ammessi nelle forme previste dal presente Statuto.
Tra
i Soci Corrispondenti, si annoverano i Soci Studenti, per i giovani che
studiano fino al 25° anno di età.
I
Soci saranno ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo e rinnoveranno
la loro richiesta di ammissione ogni tre anni; essi cesseranno anticipatamente
dalla carica per dimissioni volontarie o perché dichiarati dal Consiglio
Direttivo decaduti per gravi motivi che rendano incompatibile la loro presenza
con i fini istituzionali della Associazione.
I
soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata anno per anno dal
Consiglio Direttivo.
Con
la firma della domanda di ammissione i soci accettano tutte le norme contenute
nel presente Statuto.
Il
rapporto associativo e le modalità associative dei soci sono disciplinate in
modo uniforme, al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo
medesimo escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
ART.
4 - DIRITTI DEI SOCI
L'iscrizione
all'Associazione dà diritto per l'anno di iscrizione, a partecipare, a
condizioni agevolate, a tutti i congressi, convegni e a tutte le altre
iniziative organizzate.
ART.
5 - DECADENZA DEI SOCI
La
qualità di socio si perde:
a)
per dimissioni presentate per iscritto, con decorrenza trascorsi tre mesi dalla
data di presentazione;
b)
per morosità nel pagamento delle quote;
c)
per causa di morte;
d)
per radiazione.
Può
essere radiato il socio che:
a)
in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione;
b)
non concorra più al raggiungimento degli scopi associativi;
c)
non osservi le disposizioni contenute nell'atto costitutivo oppure le decisioni
prese dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale;
d)
non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a
qualunque titolo verso l'associazione.
Coloro
che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualità di socio, non possono
esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati
all'Associazione, come non possono esercitare alcun diritto sulle quote e
contribuzioni versate, né sul patrimonio.
ART.
6 - MEZZI FINANZIARI
L'Associazione
provvede allo sviluppo delle proprie iniziative con mezzi finanziari costituiti
dai contributi degli Associati, dai contributi di Enti privati e Pubblici,
proventi da attività coerenti allo scopo sociale, dal patrimonio costituito ai
sensi di legge.
L'esercizio
sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il
bilancio comprende l'esercizio finanziario di ciascun anno di attività e deve
essere presentato all'Assemblea Generale entro il trimestre seguente.
E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a
meno che la destinazione o le destinazioni non vengano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Gli
utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART.
7 - ORGANI SOCIALI
Gli
organi dell'associazione sono:
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Presidente;
d)
il Vice Presidente;
e)
il Segretario Generale;
f)
il Tesoriere.
Gli
Organi dell'Associazione deliberano a maggioranza assoluta. In caso di
necessità anche con comunicazione scritta, trasmessa a distanza.
ART.
8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea
dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione; è composta da tutti i soci
Fondatori e Ordinari.
Delibera
sull'attività associativa, determinandone gli indirizzi generali per conseguire
gli scopi istituzionali.
Delibera
i Bilanci, elegge i membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria sarà
convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione non oltre il
30 (trenta) aprile di ogni anno o quando ne faccia richiesta il Consiglio
Direttivo o un terzo dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta
dal Presidente, mediante comunicazione spedita almeno 15 (quindici) giorni
prima della data della riunione e dovrà specificare l'Ordine del Giorno, la
data, il luogo e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica
o per delega del 50% (cinquanta per cento) degli Associati ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Il
Socio Ordinario ha diritto ad un voto mentre il Socio Fondatore ha diritto a
venticinque voti, e può delegare per iscritto un altro Socio indistintamente
Fondatore o Ordinario; è consentita una sola delega. Le delibere sono assunte a
maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti.
La
verifica delle deleghe e degli associati presenti ed il controllo delle
votazioni vengono svolte dal Segretario dell'Assemblea e da due scrutatori, ove
nominati.
Le
deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate ed il relativo verbale è firmato
da un Segretario e dal Presidente e dagli scrutatori ove nominati.
In
occasione del rinnovo degli Organismi Sociali i candidati al Consiglio
Direttivo devono essere presenti alla riunione e gli eletti sono tenuti ad
accettare contestualmente la carica.
L'Assemblea
dei Soci delibererà sugli eventuali compensi al Presidente ed al Consiglio
Direttivo.
ART.
9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un
minimo di tre ad un massimo di nove membri.
Il
Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Vice
Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario Generale.
I
membri del Consiglio Direttivo sono eletti dalla Assemblea fra i Soci Fondatori
o per indisponibilità degli stessi fra i Soci Ordinari.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica 7 (sette) anni e ciascun membro è
rieleggibile.
In
caso di cessazione dalla carica il mandato del sostituto avrà la durata
originaria del Consiglio.
Al
Presidente sono attribuiti la rappresentanza legale della Associazione ed i
poteri di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria
amministrazione li eserciterà previa deliberazione del Consiglio Direttivo ed
in caso di urgenza salvo ratifica tempestiva.
Il
Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle sue funzioni potrà deliberare il
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Il
Consiglio sarà convocato almeno ogni quattro mesi, delibera a maggioranza
assoluta ed in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
I
Consiglieri che si assentino per tre volte consecutivamente decadranno
dall'incarico e saranno sostituiti secondo le norme contenute nel presente
Statuto.
Il
Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
Presso
il Consiglio Direttivo e per nomina dello stesso opererà il Comitato Tecnico
Scientifico ed il Comitato dei TestimoniaI che al loro interno individueranno
il coordinatore.
Il
PRESIDENTE ha la
rappresentanza sociale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ad
esso spetta la firma sociale.
Il
Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, ad esso possono essere
delegati dal Consiglio parte dei suoi poteri.
In
caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono
esercitate dal Vice Presidente.
Il
TESORIERE provvede
a riscuotere le quote sociali, tiene la contabilità sociale, compila i bilanci,
forma annualmente un elenco dei soci morosi da sottoporre all'esame del
Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.
Il
SEGRETARIO GENERALE provvede
a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
redige i verbali di riunione del Consiglio, cura la tenuta dei libri sociali.
ART.
10 - SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria,
appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)
degli Associati; la stessa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In
caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa disposizione imposta dalla
legge.
ART.
11 - AGEVOLAZIONI FISCALI
L'associazione
è soggetta alle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 12 e ss. della
Sezione II del D.lvo 4 dicembre 1997 n. 460.
ART.
12 - RINVIO
Per
quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento
alle disposizioni contenute nel Codice Civile nonché alle disposizioni di cui
al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.